Cosa sono gli enti del Terzo Settore?
Data:
16 Gennaio 2021
Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Le associazioni di promozione sociale (o APS) sono una tipologia particolare di enti del terzo settore, accanto ad altre tipologie particolari quali le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali.
Alle APS sono dedicate alcune norme specifiche del Codice. In generale, esse si caratterizzano per l’impiego prevalente di volontari rispetto a lavoratori retribuiti e per la possibilità di svolgere le proprie attività di interesse generale anche in favore dei propri associati e dei loro familiari.
La riforma ha introdotto per le APS un regime fiscale agevolato e diverse semplificazioni contabili, prevedendo un ambito di de-commercializzazione più ampio rispetto a quello previsto per gli altri enti del Terzo settore di natura associativa.
Le APS possono fruire delle misure previste in materia di “coinvolgimento attivo” degli enti, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.
In particolare, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le APS, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Le APS possono partecipare alle iniziative promosse da Stato, Regioni e Province autonome volte a favorire l’accesso ai finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Le APS possono fruire delle eventuali misure previste da Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee.
Le sedi delle APS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Gli enti pubblici possono concedere alle APS in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati, per fini istituzionali.
gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’art. 79, co. 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Oltre alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, di cui all’art. 79 CTS, anche per le APS, il CTS prevede un regime fiscale di favore.
Non si considerano commerciali:
– le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi;
– le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
– le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
Ultimo aggiornamento
8 Settembre 2021, 14:03
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